La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 463 del 9 gennaio 2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Secondo la Suprema Corte, il CCNL puΓ² escludere dal computo del comporto le assenze per malattia professionale, senza che il lavoratore debba dimostrare la responsabilitΓ  del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Il caso: Un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto aveva ottenuto il riconoscimento della sua malattia professionale dall’INAIL e la relativa indennitΓ . La Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, basandosi sul CCNL Industria Metalmeccanica, che collega la conservazione del posto alla durata dell’indennitΓ  per inabilitΓ  temporanea.
La Corte ha confermato la sentenza d’appello, chiarendo che:
  • Ai fini del comporto, Γ¨ sufficiente l’accertamento dell’origine professionale della malattia secondo i criteri INAIL.
  • Non Γ¨ necessario provare la colpa del datore di lavoro: l’indennitΓ  INAIL viene riconosciuta anche senza responsabilitΓ  datoriale.
  • La disciplina contrattuale prevale sulla normativa generale, lasciando spazio all’autonomia collettiva nella regolamentazione del comporto.