La Corte di Cassazione, con lβordinanza n. 463 del 9 gennaio 2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Secondo la Suprema Corte, il CCNL puΓ² escludere dal computo del comporto le assenze per malattia professionale, senza che il lavoratore debba dimostrare la responsabilitΓ del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Il caso: Un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto aveva ottenuto il riconoscimento della sua malattia professionale dallβINAIL e la relativa indennitΓ . La Corte dβAppello di Milano aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, basandosi sul CCNL Industria Metalmeccanica, che collega la conservazione del posto alla durata dellβindennitΓ per inabilitΓ temporanea.
La Corte ha confermato la sentenza dβappello, chiarendo che:
- Ai fini del comporto, Γ¨ sufficiente lβaccertamento dellβorigine professionale della malattia secondo i criteri INAIL.
- Non Γ¨ necessario provare la colpa del datore di lavoro: lβindennitΓ INAIL viene riconosciuta anche senza responsabilitΓ datoriale.
- La disciplina contrattuale prevale sulla normativa generale, lasciando spazio allβautonomia collettiva nella regolamentazione del comporto.