La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 187 del 5 agosto 2024, ha stabilito un principio rilevante in materia di licenziamento individuale: la mancata notifica della lettera di licenziamento può renderlo inefficace.
Il principio di conoscenza dell’atto
Secondo l’art. 1335 c.c., una comunicazione si presume conosciuta quando è giunta all’indirizzo del destinatario. Tuttavia, questa presunzione non opera se il plico viene restituito al mittente con l’indicazione che il destinatario risulta “trasferito”. In tal caso, la comunicazione non può dirsi validamente ricevuta.
Applicazione nei rapporti di lavoro
Nel contesto lavorativo, se il dipendente non informa il datore di lavoro del cambio di residenza (violando il CCNL), può essere sanzionato disciplinarmente. Tuttavia, il datore non è automaticamente esonerato dall’obbligo di assicurarsi che la lettera di licenziamento sia effettivamente recapitata.
Implicazioni pratiche
- I datori di lavoro devono verificare che la lettera di licenziamento sia consegnata validamente.
- I lavoratori devono rispettare l’obbligo di comunicare il proprio domicilio.
- La mancata notifica può rendere il licenziamento inefficace, con possibili conseguenze legali.