Comunicazioni ufficiali INPS e INAIL in merito alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.

Di seguito i link delle circolari complete INPS e INAIL:

14303_Messaggio-numero-2729-del-20-07-2023 INLnota5056-2023